Ricorso della Regione Puglia,  con  sede  in  Bari  al  Lungomare
Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta Regionale
e  legale  rappresentante  pro   tempore,   dott.   Nicola   Vendola,
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della
Regione Puglia, alla via Barberini  n.  36,  rappresentato  e  difeso
dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana  T.  Colelli,  come  da
procura speciale, conferita in virtu' di delibera di G.R. n. 2237 del
13 ottobre 2011, a margine del presente atto a firma  del  Presidente
della G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri  pro  tempore.  e
per quanto possa occorrere, contro il Ministro dell'Ambiente e  della
Tutela del Territorio e del Mare; 
    Avverso il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela  del
Territorio e del Mare prot. GAB-DEC-2011-0000128 del 10  agosto  2011
con il quale «il dott. Massimo Avancini, funzionario della  Direzione
generale per la Protezione della Natura  e  del  Mare  del  Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e' confermato
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta  Murgia
per la durata di tre mesi a decorrere dalla data dell'11 maggio  2011
e comunque non oltre la nomina del Presidente». 
    La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta
Regionale  della  Puglia  nella  seduta  del  13  ottobre  2011   (si
depositera' all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera
n. 2237 di G.R.). 
    Con decreto n. 128 del 10 agosto 2011,  acquisito  al  protocollo
della Regione Puglia, Gabinetto del Presidente,  in  data  17  agosto
2011, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e  del
Mare  ha   confermato   il   dott.   Massimo   Avancini   Commissario
Straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia. 
    Il  dott.  Massimo   Avancini,   funzionario   ministeriale,   ha
sostituito  il  dott.  Girolamo  Pugliese,  che  aveva  rivestito  le
funzioni di Presidente dell'Ente parco  fino  al  23  luglio  2010  e
quelle di Commissario straordinario fino al 10 febbraio 2011. 
    Il decreto n. 128  del  10  agosto  2011,  oggetto  del  presente
conflitto di attribuzione - al pari dei precedenti decreti n. 73  del
9 maggio 2011 e n. 62 dell'11 febbraio 2011  -  e'  stato  emesso  in
violazione delle attribuzioni riconosciute dalla Corte costituzionale
alle Regioni in quanto la conferma del Commissario straordinario  non
e' stata preceduta dalla procedimentalizzazione  dell'intesa  per  la
nomina del Presidente dell'Ente Parco, prevista dall'art. 9, comma 3,
della legge n. 394 del 1991. 
    Appare opportuno rilevare che nei mesi  che  hanno  preceduto  la
nomina e la conferma del Commissario, la Regione Puglia ha piu' volte
sollecitato il raggiungimento dell'intesa prevista dall'art. 9, comma
3, della legge 394 del 1991. 
    In particolare, con nota del 28.4.2010 prot. 4862, il  Presidente
della  Regione  Puglia  ha  segnalato   l'importanza   di   «attivare
celermente il percorso di intesa sulle figure dei presidenti dei  due
Parchi nazionali della Regione Puglia,  il  Gargano  (...)  e  l'Alta
Murgia (...)» e di rilanciare le due grandi  aree  «individuando  due
figure nuove, esperte, che abbiano  a  cuore,  come  input  primario,
l'interesse e la necessita' di dare un senso virtuoso e partecipato a
nuovi percorsi di sviluppo, di tutela, conservativo ed economico». 
    Nella medesima nota e' stato sollecitato un incontro  finalizzato
«a concordare insieme, l'individuazione di  due  figure  massimamente
competenti e di alto profilo professionale che  possano,  da  subito,
prendere in mano tutti i vari ambiti  di  sofferenza  degli  Enti  in
questione e avviarne la riprogettazione», dichiarando nel contempo la
disponibilita' «a verificare  le  migliori  personalita'  per  questo
incarico». 
    Con  successiva  nota  del  25  ottobre  2010  prot.  13060,   il
Presidente della Regione, con  riferimento  sia  al  Parco  dell'Alta
Murgia sia al Parco  del  Gargano,  ha  rappresentato  l'esigenza  di
«definire nel piu' breve tempo possibile, gli organi di gestione  dei
due parchi nazionali della Puglia,  a  cominciare  dalle  figure  dei
presidenti»,  auspicando  la  nomina  di  figure  «nuove,  esperte  e
competenti - ovvero - in  grado  di  indirizzare  verso  percorsi  di
sviluppo e  di  tutela,  territori  ricchissimi  di  biodiversita'  e
paesaggi naturali, paesi ricchi di storia e di giacimenti culturali». 
    La nota terminava con un nuovo  invito  a  «cercare  insieme  due
figure fortemente qualificate e competenti che  possano,  da  subito,
impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi
e  le  attivita'  degli  Enti»  e  la  contestuale  dichiarazione  di
disponibilita' «fin da subito a verificare le  migliori  personalita'
per questo incarico». 
    Con comunicazione del 10 febbraio 2011 prot. 1571, il  Presidente
della Regione Puglia ha rappresentato ancora una volta la  necessita'
di  individuare,  «anche  per  il   Parco   dell'Alta   Murgia»,   un
professionalita'  adeguata  a  ricoprire  detto  incarico,  chiedendo
nuovamente un incontro urgente. 
    Nonostante tali reiterate istanze, il procedimento finalizzato al
raggiungimento dell'intesa non e' mai stato avviato e il silenzio del
dicastero statale e' stato interrotto dapprima con il decreto  n.  62
dell'11 febbraio 2011 e successivamente, con  decreto  n.  73  del  9
maggio 2011 (entrambi impugnati dinanzi a codesta illustre Corte  con
ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  fra  enti,  contrassegnati
rispettivamente dai nn. 3/2011 e 5/2011 del registro). 
    Nonostante la pendenza di  tali  giudizi,  il  Ministero  con  il
decreto n. 128 del 10 agosto 2011, ha confermato il Commissario  gia'
nominato, nella persona di Massimo Avancini, senza dar  seguito  alle
richieste di incontro formulate piu' volte  dalla  Regione  Puglia  e
finalizzate al raggiungimento di una intesa sul nominativo. 
    La modifica, sul piano esclusivamente formale, del decreto -  che
riferisce di un (non meglio precisato) «infittirsi dei  rapporti  tra
gli organi politici tra cui deve essere raggiunta  l'intesa  prevista
dall'art. 9 comma 3 della  legge  n.  394/1991»  -  non  ha,  invero,
influito sul procedimento finalizzato  alla  nomina  del  Presidente,
tanto che non v'e' stata alcuna convocazione ne' alcun  incontro  ne'
alcuna risposta alle sollecitazioni della Regione Puglia in cui siano
state tracciate le basi per  l'effettivo  compimento  di  una  scelta
condivisa. 
    Il  decreto  oggetto  del  presente  conflitto  di  attribuzione,
dunque, ripropone la medesima situazione di totale  stasi  che  aveva
gia' determinato la necessita' di ricorrere al  giudizio  di  codesta
Illustre Corte. 
1. - Sull'interesse della Regione Puglia alla pronuncia sul  presente
conflitto di attribuzione fra enti. 
    In via preliminare (e ancora  una  volta)  si  ritiene  opportuno
precisare   che,   nonostante    l'approssimarsi    della    scadenza
dell'incarico conferito al Commissario con  il  decreto  oggetto  del
presente  giudizio,  perdura  l'interesse  della  Regione  Puglia  ad
ottenere  una  pronuncia  in  ordine   all'avvenuta   lesione   delle
competenze costituzionalmente riservate alle regioni. 
    Codesta illustre Corte ha piu' volte affermato che in materia  di
conflitto fra enti, «la lesione delle attribuzioni costituzionali ben
puo' concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della
competenza, potendo perdurare l'interesse dell'ente  all'accertamento
del  riparto  costituzionale  delle  competenze»  (in  tal  senso  la
pronuncia n. 287 del 2005, ma anche la pronuncia n. 263 del 2005 e la
n. 222 del 2006, nella quale codesta Corte  ha  chiaramente  ripetuto
che «l'esaurimento dell'efficacia (n.d.r.  dell'atto  impugnato)  non
esclude l'interesse dell'ente all'accertamento del giusto riparto  di
competenze e non incide sull'ammissibilita' del ricorso»). 
    Del resto, il rinnovo dell'incarico commissariale, non  preceduto
dal necessario tentativo di ricerca di intesa finalizzata alla nomina
di  un  Presidente  che  consenta  il  ritorno  al  regime  ordinario
dell'Ente parco (pure ripetutamente invocato dalla  Regione  Puglia),
cristallizza    un    comportamento    piu'    volte    stigmatizzato
dall'amministrazione regionale. 
    Al fine di evitare che tale condotta venga ancora replicata -  e,
allo stato, sussistono tutti i presupposti  perche'  cio'  accada  in
quanto,  nonostante  l'approssimarsi  della  scadenza   dell'incarico
commissariale, non si e' tenuto l'auspicato incontro  finalizzato  ad
una scelta condivisa  fra  Stato  e  Regione  -  la  questione  viene
nuovamente sottoposta a codesta ecc.ma Corte affinche' affermi, anche
in linea di principio, che la previsione dell'art. 9, comma 3,  legge
n.  394  del  1991  costituisce  (non  gia'  sterile  formalita')  ma
condizione   di   legittimita'   della   nomina    del    Commissario
straordinario,  in  considerazione  del  mancato  raggiungimento   di
codeterminazione sul nominativo del Presidente. 
2. - Sulla lesione delle competenze costituzionalmente riservate alle
regioni. 
    Chiarita  la  sussistenza  e  il  perdurante  interesse  ad   una
pronuncia di codesta ecc.ma  Corte,  la  Regione  Puglia  solleva  il
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in relazione al decreto di quest'ultimo n.  128
del 10 agosto 2011,  in  quanto  lesivo  delle  competenze  regionali
delineate (a)  dall'art.  117,  comma  3,  Cost.  relativamente  alla
potesta'  legislativa  concorrente  nelle  materie  del  governo  del
territorio e della valorizzazione dei beni  culturali  e  ambientali;
(b)  dall'art.  117,  comma  4,  Cost.  relativamente  alla  potesta'
legislativa residuale nelle materie  dell'agricoltura,  del  turismo,
della caccia e della pesca; (c)  dall'art.  118  Cost.  relativamente
alla ripartizione delle funzioni amministrative nonche' dei  principi
di riserva di legge, buon andamento  ed  imparzialita'  dei  pubblici
uffici  di  cui  all'art.  97  Cost.  e  del   principio   di   leale
collaborazione derivante dall'art.  5  Cost.  (come  conseguenza  del
contemperamento dei principi di unita' ed autonomia in esso  sanciti)
in relazione all'art. 9, comma 3, della legge n.  394/1991  (legge  -
quadro sulle aree protette). 
    La   disposizione   legislativa   da   ultimo   indicata   recita
testualmente: «Il Presidente e' nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, d'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni  o  delle
province autonome di Trento e Bolzano (...)». 
    L'importanza   dell'intesa   prevista   dalla   disposizione   su
richiamata (ed univocamente  interpretata  come  forma  di  paritaria
codeterminazione  del  contenuto  dell'atto)  risulta  evidente   per
l'inevitabile interferenza fra le scelte che il Presidente  dell'Ente
parco deve compiere e le competenze costituzionalmente riservate alla
potesta' legislativa concorrente ed esclusiva delle regioni  (governo
del territorio, agricoltura, turismo, caccia e pesca). 
    Il Parco dell'Alta Murgia, infatti, istituito con D.P.R.  del  10
marzo 2004, dovra' disciplinare le attivita' in esso consentite,  con
riferimento, tra l'altro, alla tipologia e modalita'  di  costruzione
di nuovi  manufatti,  al  cambio  di  destinazione  d'uso  di  quelli
esistenti,  alla  realizzazione  delle  infrastrutture   strettamente
necessarie alle attivita' produttive tradizionali, agli interventi di
gestione  delle  risorse  naturali,   alle   attivita'   artigianali,
commerciali,  agro-silvo-pastorali  e  agli  interventi  di  sviluppo
economico e sociale del territorio  con  particolare  riferimento  al
turismo  e  alla  valorizzazione  delle  risorse,  delle   tradizioni
storiche e culturali. 
    La ratio dell'art. 9, comma 3, legge n. 391  del  1991,  posto  a
salvaguardia delle prerogative  attribuite  dalla  Costituzione  alle
regioni, rende indispensabile  conferire  al  meccanismo  dell'intesa
carattere di effettivita', non gia'  di  mero  adempimento  cui  fare
formale  riferimento  nel  decreto   ministeriale   di   nomina   del
commissario straordinario. 
    Del  resto,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'   volte
ribadito, in  fattispecie  del  tutto  analoghe,  che  «lo  strumento
dell'intesa tra Stato e Regioni costituisce una delle possibili forme
di  attuazione  del  principio  di  codeterminazione  del   contenuto
dell'atto;  (...)  senza  alcuna  possibilita'  di  un  declassamento
dell'attivita' di codeterminazione connessa all'intesa  in  una  mera
attivita' consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del  1991)»
(sentenza n. 27 del 2004, richiamata anche  dalla  sentenza  339  del
2005). 
    Codesto supremo Collegio ha anche puntualizzato (con  riferimento
alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale  dell'Arcipelago
toscano e dell'Autorita' Portuale  di  Livorno)  che  la  nomina  del
commissario straordinario, richiede quantomeno il preventivo avvio  e
il proseguimento del procedimento dell'intesa finalizzata alla nomina
del Presidente e che solo a seguito del  mancato  perfezionamento  di
tale procedimento, al fine di assicurare continuita'  nella  gestione
dell'ente parco, e' possibile  procedere  alla  nomina  commissariale
(cfr. sentenze n. 27/2004, n. 21/2006 e n. 339/2005). 
    L'illegittimita' della condotta dello Stato, dunque, non  risiede
nella nomina del Commissario straordinario bensi' «nel mancato  avvio
e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del  Presidente,
che esige, laddove occorra, attraverso reiterate trattative  volte  a
superare, nel rispetto del  principio  di  leale  collaborazione  tra
Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un
accordo e che sole legittimino  la  nomina  del  primo»  (ancora  una
volta, sentenza n. 27 del 2004). 
    Tale principio e' stato confermato  di  recente  con  riferimento
alla nomina del Commissario Straordinario di un altro Parco nazionale
della Puglia, il Parco del Gargano (cfr. sent. 255 del  30  settembre
2011). 
    La vicenda oggetto  del  presente  conflitto  appare  analoga  ai
precedenti su richiamati: lo Stato ha omesso di avviare la  procedura
per la  nomina  dell'organo  apicale  di  gestione  dell'ente  parco,
opponendo uno sterile silenzio al reiterato invito,  formulato  dalla
Regione   Puglia,   a   concordare   un   incontro   finalizzato   al
raggiungimento dell'intesa. 
    Del resto, e' sufficiente considerare che neanche  dopo  i  primi
due decreti  di  nomina  del  Commissario  Straordinario  sono  state
avviate le necessarie trattative ne' sono stati accettati i  ripetuti
inviti  del  Presidente   della   Regione   Puglia   ad   individuare
congiuntamente,  nel  corso  di  un  incontro,  una  professionalita'
adeguata: il Ministro competente, infatti, non ha neanche formalmente
chiesto l'intesa sul nominativo del Presidente,  provvedendo  sic  et
simpliciter  alla  nomina  del  Commissario,  nonostante  la   chiara
volonta'  della  Regione  Puglia  -  manifestata  anche  mediante  la
proposizione dei ricorsi per conflitto fra enti nn. 3 e 5 del 2011  -
di rendere effettivo il meccanismo previsto dalla  legge  sulle  aree
protette. 
    Ne' puo' essere sufficiente il mero riferimento, nel  decreto  di
nomina del Commissario, a un generico richiamo ad «un infittirsi  dei
rapporti» di cui non  si  ha  riscontro;  del  resto  e'  sufficiente
prendere   atto   della   circostanza   che   ad   oggi,   nonostante
l'approssimarsi della scadenza  del  terzo  incarico  di  Commissario
Straordinario conferito al  dott.  Massimo  Avancini,  non  e'  stato
avviato alcun procedimento finalizzato al raggiungimento  dell'intesa
per la nomina del Presidente. 
    La proposizione del presente ricorso  allo  spirare  del  termine
ultimo per l'impugnazione costituisce prova evidente che  la  Regione
Puglia abbia atteso una concreta  e  tangibile  manifestazione  della
volonta' del Ministro di addivenire ad una scelta condivisa prima  di
avviare nuovamente il conflitto di attribuzione fra enti. 
    Dopo i primi  decreti  di  nomina  e  conferma  del  Commissario,
dunque, lo Stato  avrebbe  dovuto  proseguire  (rectius,  avviare  in
questo caso) le trattative  finalizzate  alla  nomina  condivisa  del
Presidente dell'Ente parco ma cosi' non e' stato. 
    Sul punto la Corte costituzionale, con  riferimento  alla  nomina
dell'Autorita' portuale di Livorno (sentenza n.  339  del  2005),  ha
precisato che le trattative finalizzate alla  nomina  del  Presidente
devono proseguire anche successivamente alla nomina del  Commissario,
in quanto tale nomina rappresenta  «un  epilogo  interinale  che  non
arresta, ne' impedisce, l'ordinario procedimento  di  nomina,  ma  ne
richiede un'effettiva prosecuzione». 
    Poiche' nel caso in esame le trattative non sono state avviate e,
tantomeno, proseguite ne' prima ne' dopo la nomina del Commissario (e
nonostante la volonta'  dichiarata  dalla  Regione  Puglia),  risulta
palese la volonta' di superare unilateralmente ed arbitrariamente  il
dettato normativo, in violazione della Carta costituzionale  e  delle
competenze regionali in materia. 
    Consentire  tale  condotta  -   giustificando   la   nomina   del
Commissario anche in caso  di  mancata  ricerca  dell'intesa  per  la
nomina del Presidente - secondo l'insegnamento  di  codesta  illustre
Corte, significherebbe attribuire al Governo il potere  di  «aggirare
l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario
la persona non gradita dal Presidente della Regione»;  in  tal  senso
anche la recentissima sentenza n. 255 del 2011. 
    Non si contesta (ne' del resto vi  sarebbero  i  presupposti)  la
sussistenza  del  potere  dello  Stato  di  nominare  il  Commissario
Straordinario al fine di superare la temporanea assenza degli  organi
di gestione  ordinaria  dell'ente  ma  non  puo'  sottacersi  che  il
meccanismo  sostitutivo  posto  in  essere  dallo  Stato  ha   natura
«sussidiaria» rispetto all'impegno di una scelta  condivisa  che  non
declassi  l'attivita'  di  codeterminazione  in  una  mera  attivita'
consultiva. 
    La  Regione  Puglia,  pertanto,  chiede  che  venga  accertata  e
dichiarata l'illegittimita' del decreto del Ministro dell'Ambiente n.
128 del 10 agosto 2011, trasmesso  il  17  agosto  2011,  recante  la
conferma del dott. Massimo Avancini quale  Commissario  straordinario
dell'Ente Parco dell'Alta Murgia, in  quanto  emesso  senza  che  sia
stato  avviato  ne'  tantomeno   proseguito   il   procedimento   per
raggiungere l'intesa finalizzata alla nomina del Presidente. 
3. - Istanza di sospensione. 
    La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 40  della  legge  11  marzo
1953 n. 87, chiede la sospensione dell'esecuzione  dell'atto  che  ha
dato luogo al conflitto durante la pendenza del presente giudizio. 
    Sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare. 
    Con riferimento al fumus boni iuris, e' inconfutabile  la  totale
assenza di attivita' finalizzata ad addivenire  all'intesa,  mancando
la benche' minima comunicazione in tal senso; per quel che attiene al
periculum in mora, e' evidente che  la  perdurante  operativita'  del
decreto impugnato comporti una situazione di  patente  illegittimita'
dell'attivita' dell'attuale commissario.